Oggi vediamo gli articoli 6, 7 e 8.
Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
L’articolo 6 mi sembra superfluo in quanto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo già tutela queste tipologie di minoranze.
L’articolo 7, con i relativi Patti Lateranensi, per quanto mi riguarda lo elimino senza riserve.
La prima parte dell’articolo 8 si può eliminare in quanto già tutelata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La seconda parte è interessante e penso si possa riformulare, l’ultima parte la eliminerei.
Riassumerei il tutto così:
Articolo 5
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e le proprie usanze fintanto che queste non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
rif.: VNTRP2043B601