21 Dicembre 2024

Oggi vediamo gli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

L’articolo 6 mi sembra superfluo in quanto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo già tutela queste tipologie di minoranze.

L’articolo 7, con i relativi Patti Lateranensi, per quanto mi riguarda lo elimino senza riserve.

La prima parte dell’articolo 8 si può eliminare in quanto già tutelata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La seconda parte è interessante e penso si possa riformulare, l’ultima parte la eliminerei.

Riassumerei il tutto così:

Articolo 5

Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e le proprie usanze fintanto che queste non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

rif.: VNTRP2043B601

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