L’ergastolo non è più come lo credevamo noi, o almeno come lo credevo io.
“L’ergastolo, chiamato comunemente “carcere a vita”, è la massima pena prevista nell’ordinamento giuridico italiano. Deriva il suo nome dal tipo di istituto di reclusione nel quale si scontavano le condanne, classificate nel gergo burocratico carcerario con la espressiva locuzione “fine pena: mai”.
Nell’ordinamento italiano l’ergastolo è previsto per alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica e contro la vita cui si aggiungono i reati per cui è ancora prevista la pena di morte (che sostituisce l’ergastolo ex D. lgs. lgt 10/08/44 n.224). L’ergastolo è altresì previsto quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali è prevista la pena non inferiore a 24 anni (art. 73 co. 2 c.p.).
La pena dell’ergastolo è perpetua (art. 22 c.p.). Tuttavia, il carattere di perpetuità di tale pena è mitigato dalla possibilità concessa al condannato di essere ammesso alla libertà condizionale dopo avere scontato 26 anni, qualora ne venga ritenuto attendibilmente provato il ravvedimento. Tale limite è ulteriormente eroso dalle riduzioni previste per la buona condotta del reo, grazie alle quali vengono eliminati 45 giorni ogni sei mesi di reclusione subiti. D’altro canto la riforma penitenziaria del 1986, attraverso le previsioni degli artt. 30 ter co. 4 lett. d) e 50 co. 5 ord. penit., ha contribuito a rimodellare i contenuti dell’ergastolo anche al di là dei profili che attengono alla liberazione condizionale: ha consentito infatti che il condannato all’ergastolo possa essere ammesso, dopo l’espiazione di almeno 10 anni di pena, ai permessi premio, nonché, dopo 20 anni, alla semilibertà.
Il carattere teoricamente perpetuo della condanna pone gravi problemi di compatibilità con l’art. 27 comma 3 della Costituzione – “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato” – ripetutamente poste all’attenzione della Corte Costituzionale che le ha sempre respinte sull’assunto che “funzione e fine della pena non sia solo il riadattamento dei delinquenti” e che la pena dell’ergastolo, come si è detto sopra, “non riveste più i caratteri della perpetuità”.
Grazie all’intervento della Corte Costituzionale, tale pena è stata esclusa per i minori imputabili perché incompatibile con la finalità rieducativa del minore alla quale devono tendere le pene previste per i minori di età.
Nella Roma antica, il termine indicava propriamente un campo di lavoro al quale venivano destinati gli schiavi puniti, che praticamente non erano destinati ad uscirne.”
Definizione tratta da Wikipedia
Questa si che è certezza della pena!!!
Rif.: VNTRP20071003001